Oggi affrontiamo per voi un tema spinoso: cosa dice davvero la legge 4/2013.

Abbiamo notato tanta disinformazione in merito a questa legge e letto tante affermazioni a dir poco scorrette.
Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza, spiegando cosa c’è di falso e cosa di vero, per garantirvi un’informazione corretta e trasparente, com’è nostro costume fare.

 

Una delle affermazioni più gettonate è che questa legge non possa essere riferita alle Discipline Bio Naturali, in quanto professioni non riconosciute. Questa frase contiene sia un’informazione sbagliata sia un sotto testo non corretto.

Sembra infatti alludere al fatto che in Italia non si possano esercitare professioni non riconosciute, il che è palesemente falso, visto che questa legge si rivolge proprio a quelle centinaia di professioni non riconosciute.

Sì, centinaia. Il nostro Stato non è molto brillante quando si tratta di adeguare le norme di legge al mercato del lavoro, per cui tra le professioni non riconosciute ce ne sono alcune che vengono praticate da decenni, come l’amministratore di condominio, e di più recenti, come quelle nell’ambito del web, dei new media e delle nuove tecnologie.
In mezzo grafologi, consulenti coniugali, psicomotricisti e tanti altri. Anche gli operatori in DBN.

Parliamo di milioni di partite IVA, milioni di professionisti che pagano tasse allo Stato per esercitare una professione che, secondo qualcuno, non possono fare. E’ un’affermazione innanzi tutto ridicola, affermare che lo Stato permetta questo, consentendo l’apertura di tutte queste partite IVA illegittime, nonché del tutto priva di fondamento.
Il fatto stesso che sia stata promulgata una legge in merito a queste professioni dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che sia lecito e legale praticarle.

La legge 4/2013, che si intitola “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ha infatti lo scopo di creare un ambito normativo per tutte le professioni non riconosciute e quindi non normate in altro modo (albi, ordini, collegi, comparti quali sanità, commercio, artigianato, ecc).

 

Ma vediamo cosa dice la legge stessa in merito a chi si rivolge.

Art.1 comma 2: “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

In questo testo non vi è alcun riferimento, né inclusivo né esclusivo, a qualche tipo di professione, è chiaro si rivolga a tutte quelle non normate in altro modo, quindi anche alle DBN.

 

A cosa serve questa legge?

Fissa delle norme sulle modalità facoltative di organizzazione dei professionisti che esercitano questo tipo di professioni.
Questa legge infatti parla ben poco dei professionisti che disciplina, per nulla delle loro varie professioni e molto delle modalità attraverso cui questi professionisti possano (e non “debbano”, è una differenza enorme, la cui valenza vediamo tra un attimo) essere organizzati, ovverosia in associazioni professionali.

Art. 2 comma 1: “Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.

La legge dice “POSSONO”, quindi non è obbligatorio costituire o iscriversi a un’associazione professionale per poter esercitare una qualsiasi professione.

 

Un’altra affermazione su questa legge che va per la maggiore è che se non c’è la relativa associazione professionale negli elenchi del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) non è lecito esercitare una professione.

Questo è chiaramente falso: non è obbligatorio fondare le associazioni professionali e quindi, va da sé, né iscriversi ad esse in quanto professionisti per poter esercitare né tanto meno iscriverle agli elenchi del MISE per legittimare le associazioni stesse o la professione che rappresentano.

Su questo punto il MISE si è espresso con chiarezza, sul proprio sito infatti afferma “L’inserimento di un’ associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessahttp://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate
Ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che in Italia sia lecito esercitare professioni non riconosciute.

 

Ma quindi cosa deve fare un professionista che esercita una professione non riconosciuta per essere a posto con la legge?

A questo proposito la legge è molto chiara, al professionista altro non è richiesto se non autoregolamentarsi, dichiarando sulla documentazione che produce nell’esercizio della propria attività di appartenere a questo ambito normativo.

Art.1 comma 3: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”.
Art. 6 comma 1: “La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.

 

Ora che abbiamo dato un’informazione chiara e corretta sulla legge 4/2013 siamo certi di aver reso un buon servizio, ricordiamoci che la legge non ammette ignoranza e in merito a questa legge pare circolarne parecchia.

 

Scarica qui il testo completo della legge

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